Lavoro

Il diritto al lavoro è garantito all'art. 35 della Costituzione della Repubblica, in tutte le sue forme e applicazioni. La legge disciplina in modo approfondito il rapporto di lavoro subordinato fondato su due obbligazioni principali: l'attività lavorativa e la retribuzione. Gli elementi che concorrono a determinare la prestazione di lavoro sono: il tipo di attività lavorativa, la durata, che viene misurata attraverso l'orario ed in genere il tempo di lavoro (giornaliero, settimanale, annuale). Per indicare l'attività lavorativa ci si riferisce alle mansioni del lavoratore, che costituiscono l'oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore. A norma dell'art. 2103 del codice civile il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto; in ogni caso l' imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento della sua assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto. E' ammissibile l'attribuzione al lavoratore di mansioni superiori, in tal caso il lavoratore avrà diritto al trattamento economico corrispondente. Inoltre non è consentito il trasferimento del lavoratore, se non in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il rapporto contrattuale tra privati, oltre ad esser disciplinato dalle norme di legge, può essere governato dal contratto collettivo. Peraltro la disciplina legale e collettiva limitano la autonomia contrattuale ammettendo deroghe solo in senso migliorativo per il lavoratore. Al contratto di lavoro può essere apposto un termine, in questo caso si definisce a tempo determinato. Il rapporto di impiego pubblico, invece, trae origine non da un contratto ma da un provvedimento di nomina, cioè da un atto amministrativo, ed inoltre, a norma dell'art. 97 della Costituzione Italiana agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede per concorso.

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire in maniera unilaterale per licenziamento (recesso del datore di lavoro) o per dimissioni (recesso del lavoratore), oppure in modo consensuale o ancora per scadenza del termine, nel caso di contratti a tempo determinato.

Il/la dipendente, vittima di mobbing, ossia di comportamenti di persecuzione e/o di violenza psicologica, ripetuti nel tempo e realizzati da colleghi di lavoro (mobbing orizzontale) o dal datore di lavoro (mobbing verticale), a suo danno, con onere di prova a proprio carico, può ottenere dal Giudice del Lavoro, la cessazione del comportamento lesivo ed un risarcimento per i danni patiti.


 

Lavoro socialmente utile - Riconoscimento mansioni di fatto

Indennità di equiparazione ex Legge n.200/1974 - Prestazione attività assistenziale - Svolgimento di fatto  e art.31 D.P.R. n.761/1979

Danno alla salute - Dipendente Istituto di credito - Rilevanza e limiti C.T.U.

Svolgimento mansionidi fatto P.A. - Indennità di equiparazione (Avv. Rosalia Pacifico)

Danno alla salute - Dipendente Istituto di credito - Mobbing - Condotta lesiva del datore di lavoro - Risarcimento danni